Dal 1° gennaio 2027 cambiano le regole per dichiarazioni, sanzioni e regolarizzazione di IMU e TARI. La riforma non introduce una multa generalizzata per chi paga in ritardo: interviene soprattutto sulle dichiarazioni omesse o infedeli, sostituendo le vecchie fasce con percentuali fisse. Per l'omessa dichiarazione la sanzione sarà pari al 100% del tributo non versato; per quella infedele sarà pari al 40%, con un minimo di 50 euro. Cambiano inoltre il termine della dichiarazione TARI, la trasmissione della dichiarazione IMU e il ravvedimento operoso dei tributi locali.
Che cosa cambia davvero dal 1° gennaio 2027
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 riordina numerosi aspetti dei tributi regionali e locali. Le nuove misure relative a IMU e TARI si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027: non trasformano automaticamente in nuove sanzioni gli errori riferiti agli anni precedenti.
La novità più evidente è l'eliminazione dell'intervallo entro il quale il Comune poteva determinare la sanzione. Per l'omessa dichiarazione si passa dalla fascia compresa tra il 100% e il 200% a una misura fissa del 100%; per la dichiarazione infedele si passa dalla fascia tra il 50% e il 100% alla misura fissa del 40%.
- Omessa dichiarazione IMU o TARI: 100% del tributo non versato
- Dichiarazione infedele IMU o TARI: 40% del tributo non versato
- Sanzione minima: 50 euro
- Decorrenza: violazioni commesse dal 1° gennaio 2027
Omessa dichiarazione e omesso pagamento non sono la stessa cosa
La percentuale del 100% riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione quando questa era dovuta. Non significa che ogni rata IMU o TARI pagata in ritardo venga raddoppiata. Il semplice omesso, tardivo o insufficiente versamento segue una disciplina sanzionatoria distinta.
La dichiarazione serve a comunicare al Comune fatti che incidono sul tributo e che l'ente non può ricavare automaticamente dalle banche dati. Prima di concludere che esista un'omissione bisogna quindi verificare se, nel caso concreto, vi fosse davvero l'obbligo dichiarativo e quale modello fosse richiesto.
Esempio: omessa dichiarazione con 1.000 euro di IMU non versata
Immaginiamo che una dichiarazione IMU obbligatoria non venga presentata e che dall'omissione derivi un tributo non versato di 1.000 euro. Con la nuova regola la sanzione ordinaria è pari al 100%, quindi 1.000 euro. Il contribuente deve inoltre versare i 1.000 euro di imposta e gli interessi applicabili: il totale è quindi almeno 2.000 euro, interessi esclusi.
Con la disciplina precedente la sanzione poteva collocarsi tra 1.000 e 2.000 euro. La percentuale fissa rende il risultato più prevedibile, ma non elimina la possibilità di ridurre la sanzione tramite ravvedimento quando ne ricorrono ancora le condizioni.
Esempio: dichiarazione TARI infedele con 1.000 euro di differenza
Supponiamo che una dichiarazione TARI riporti dati incompleti e produca 1.000 euro di tributo non versato. Dal 2027 la sanzione ordinaria sarà pari al 40% della differenza, quindi 400 euro. A questi si aggiungono i 1.000 euro di tributo e gli interessi: il totale parte da 1.400 euro, interessi esclusi.
Prima della riforma la sanzione poteva variare tra 500 e 1.000 euro. Anche in questo caso il calcolo reale dipende dalla data della violazione, dall'eventuale correzione spontanea e dagli atti già notificati dal Comune.
Dichiarazione IMU: resta il 30 giugno, ma l'invio diventa telematico
La dichiarazione IMU continua a dover essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o si è verificata una variazione rilevante. Se i dati dichiarati non cambiano, la dichiarazione continua a produrre effetti anche per gli anni successivi.
La riforma stabilisce che la trasmissione telematica sarà l'unica modalità per assolvere l'adempimento. Le modalità operative saranno definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: prima dell'avvio è quindi necessario attendere modello, istruzioni e canali ufficiali, senza affidarsi a moduli non aggiornati.
Dichiarazione TARI entro 90 giorni dall'evento
Per la TARI cambia soprattutto il calendario. La dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione dei locali, e quella relativa alle variazioni, dovrà essere presentata entro 90 giorni dall'evento. Viene così superato il precedente termine del 30 giugno dell'anno successivo.
Chi entra in un immobile, lo lascia o modifica superficie, utilizzo o numero degli occupanti dovrà quindi agire molto prima. Il regolamento comunale e i modelli dell'ente restano essenziali per capire quali variazioni comunicare e con quali documenti.
Ravvedimento operoso più ampio anche per i tributi locali
Il decreto rende espresso il rinvio alle regole del ravvedimento frazionato ed esteso per i tributi regionali e locali. In presenza dei requisiti, il contribuente potrà regolarizzare anche oltre l'anno e procedere per quote, beneficiando della riduzione sulla parte effettivamente sanata.
Il ravvedimento non resta disponibile senza limiti. La notifica di un atto formale di accertamento o di un atto esecutivo può impedire la regolarizzazione spontanea della violazione interessata. Per questo è utile verificare subito anno, tributo, dichiarazione, versamenti e comunicazioni già ricevute.
Il Comune potrà invitare il contribuente a chiarire prima dell'accertamento
La nuova disciplina rafforza la compliance locale. Comune o Regione potranno mettere a disposizione del contribuente gli elementi in loro possesso prima dell'accertamento, concedendo 60 giorni per fornire chiarimenti e documenti o per correggere spontaneamente la posizione quando possibile.
Una comunicazione di questo tipo non va ignorata né confusa con un accertamento esecutivo. Occorre verificare i dati, rispondere nel canale indicato e conservare protocollo e allegati. Se il calcolo è complesso o coinvolge più annualità, è prudente rivolgersi a un professionista.
Rendita catastale contestata: più tempo per accertamenti e rimborsi
Quando la rendita rettificata dall'Agenzia delle Entrate viene impugnata, il Comune potrà accertare la maggiore IMU entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza. Sulla differenza saranno dovuti soltanto gli interessi legali, senza sanzioni tributarie.
Se la sentenza definitiva stabilisce invece una rendita inferiore, il contribuente potrà chiedere il rimborso entro cinque anni dal giudicato e il Comune dovrà erogarlo entro 180 giorni dalla richiesta. È quindi importante conservare sentenza, versamenti e calcoli delle annualità coinvolte.
Cosa controllare prima del 2027
Verifica che il Comune disponga dei dati corretti su immobili, occupanti, superfici, agevolazioni e variazioni. Controlla ricevute delle dichiarazioni già inviate, pagamenti F24, avvisi TARI e delibere comunali. La riforma uniforma le percentuali, ma aliquote, tariffe e casi dichiarativi continuano a dipendere anche dalla disciplina del singolo tributo.
Non correggere una posizione usando percentuali lette in modo isolato. Prima individua l'anno della violazione e distingui dichiarazione omessa, dichiarazione infedele e semplice versamento tardivo. Solo dopo si può calcolare imposta, sanzione, interessi e possibile ravvedimento.
- Individua il tributo e l'anno interessato
- Controlla se la dichiarazione era obbligatoria
- Confronta dati catastali e informazioni TARI
- Verifica pagamenti e ricevute
- Controlla se sono già stati notificati atti
- Chiedi al Comune un conteggio scritto in caso di dubbio
Due esempi numerici per distinguere le nuove sanzioni
Se l'omessa dichiarazione IMU produce 1.000 euro di imposta non versata, la sanzione ordinaria dal 2027 è di 1.000 euro. Se invece una dichiarazione TARI infedele produce la stessa differenza, la sanzione ordinaria è di 400 euro.
In entrambi i casi vanno aggiunti tributo e interessi. Le riduzioni da ravvedimento dipendono dal momento della regolarizzazione e dall'assenza di atti ostativi: il calcolo deve quindi partire dalla cronologia reale della posizione.
Sanzioni IMU e TARI: confronto prima e dopo la riforma
| Tributo | Violazione | Fino al 2026 | Dal 2027 |
|---|---|---|---|
| IMU | Dichiarazione omessa | Dal 100% al 200% | 100% fisso |
| IMU | Dichiarazione infedele | Dal 50% al 100% | 40% fisso |
| TARI | Dichiarazione omessa | Dal 100% al 200% | 100% fisso |
| TARI | Dichiarazione infedele | Dal 50% al 100% | 40% fisso |
Esempi con 1.000 euro di tributo non versato
| Caso | Tributo | Sanzione | Totale prima degli interessi |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione omessa | 1.000 € | 1.000 € (100%) | 2.000 € |
| Dichiarazione infedele | 1.000 € | 400 € (40%) | 1.400 € |
| Errore senza tributo non versato | 0 € | Minimo previsto: 50 € | Da verificare con il Comune |
Dichiarazioni e termini dal 2027
| Adempimento | Termine | Novità |
|---|---|---|
| Dichiarazione IMU | 30 giugno dell'anno successivo | Invio esclusivamente telematico |
| Dichiarazione TARI iniziale | Entro 90 giorni dall'evento | Termine anticipato rispetto alla regola precedente |
| Dichiarazione TARI di variazione | Entro 90 giorni dalla variazione | Occorre seguire modello e regolamento comunale |
| Risposta alla comunicazione di compliance | 60 giorni | Chiarimenti, documenti o regolarizzazione |
FAQ
Dal 2027 chi paga l'IMU in ritardo riceve una sanzione del 100%?
No. Il 100% riguarda l'omessa dichiarazione quando dovuta e si calcola sul tributo non versato. Il ritardo nel solo pagamento segue regole diverse.
Qual è la sanzione per dichiarazione IMU o TARI infedele dal 2027?
Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 la misura ordinaria è il 40% del tributo non versato, con minimo di 50 euro.
Quando scade la dichiarazione TARI dal 2027?
La dichiarazione di inizio possesso o detenzione e quella di variazione dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'evento.
La dichiarazione IMU cambia scadenza?
No: resta il 30 giugno dell'anno successivo. La riforma prevede però la trasmissione esclusivamente telematica secondo modalità ministeriali.
Si potrà ancora usare il ravvedimento operoso?
Sì. La riforma ne chiarisce ed estende l'applicazione ai tributi locali, anche in forma frazionata, finché non intervengono gli atti che impediscono la regolarizzazione.
Norme citate nella guida
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ↗
Riforma tributi regionali e locali, dichiarazioni IMU e TARI, compliance, ravvedimento e sanzioni dal 2027.
Articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 ↗
Disciplina generale del ravvedimento operoso, richiamata ed estesa espressamente ai tributi locali.
Fonti e verifiche
Contenuto verificato su fonti istituzionali e aggiornato alla data indicata. Norme, tariffe e condizioni contrattuali possono cambiare: consulta sempre la fonte e i documenti della tua compagnia.
Gazzetta Ufficiale – decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 ↗Informazione Fiscale – IMU e TARI, restyling alle sanzioni dal 1° gennaio 2027 ↗Normattiva – disciplina generale del ravvedimento operoso ↗Questa guida ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza assicurativa, legale o fiscale né un’offerta di prodotti. Prima di decidere, verifica normativa vigente, preventivo e set informativo.





