Il bollo auto non viene abolito e dal 2028 non cambia nello stesso modo per ogni veicolo. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 introduce un calendario collegato al mese di immatricolazione soprattutto per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028, mentre per quelli già registrati entro il 31 dicembre 2027 restano normalmente valide le scadenze precedenti. Vediamo date, eccezioni e conseguenze pratiche senza confondere regole già operative e novità future.
Quale norma modifica il bollo auto dal 2028
La riforma è contenuta nel decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto. La sezione dedicata alla tassa automobilistica comprende però disposizioni con decorrenze differenti: la semplificazione delle scadenze parte dal 1° gennaio 2028, mentre altre regole producono effetti immediati o dal 2027.
L'articolo 15 stabilisce che la tassa è corrisposta ogni anno in un'unica soluzione e che il periodo tributario dura dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione. Non si tratta di un aumento automatico dell'importo: il cambiamento principale riguarda il calendario, la gestione del pagamento e l'individuazione del periodo coperto.
Prima immatricolazione dal 2028: quando si paga
Per un veicolo immatricolato dal 1° gennaio 2028, il primo bollo dovrà essere pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. L'obbligazione coprirà dodici mesi decorrenti dal mese in cui il veicolo è stato immatricolato.
I rinnovi successivi dovranno essere versati entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Ogni veicolo avrà quindi una scadenza annuale collegata al proprio mese di registrazione, anziché essere ricondotto necessariamente alle tradizionali finestre di pagamento.
- Immatricolazione a marzo 2028: primo pagamento entro il 30 aprile 2028
- Primo periodo tributario: dodici mesi a partire da marzo 2028
- Rinnovo dal 2029: pagamento entro il 31 marzo
- Immatricolazione a dicembre 2028: primo pagamento entro il 31 gennaio 2029
Che cosa succede alle auto immatricolate entro il 2027
La riforma non sposta automaticamente tutte le automobili sul calendario anniversario. Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le scadenze previste a quella data, salvo che una legge regionale disponga diversamente.
Esiste un caso particolare: se dopo il 31 dicembre 2027 termina un regime di esenzione o sospensione relativo a un veicolo già immatricolato, il decreto prevede il pagamento annuale in un'unica soluzione secondo il periodo raccordato al mese di prima immatricolazione. Prima di pagare è quindi necessario verificare la posizione sul servizio della Regione competente o dell'ACI.
Pagamento annuale e possibile formula quadrimestrale
La regola nazionale dal 2028 è il versamento annuale in un'unica soluzione. Il decreto permette tuttavia alle Regioni di individuare con propria legge alcune tipologie di veicoli per le quali il bollo potrà essere corrisposto ogni quattro mesi a decorrere dal mese di immatricolazione.
Non nasce quindi un diritto generalizzato a suddividere il bollo in tre rate. Finché la Regione non approva una disposizione specifica per una determinata categoria, il contribuente deve considerare valido il pagamento annuale. Occorrerà inoltre distinguere un'eventuale rateizzazione regionale dai servizi privati che dilazionano il pagamento applicando costi propri.
Fermo amministrativo: il bollo rimane dovuto
L'articolo 19 chiarisce espressamente che il bollo resta dovuto quando sul veicolo è iscritto un fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione o dal soggetto incaricato dall'ente territoriale. L'impossibilità di circolare non trasforma quindi il fermo fiscale in un'esenzione dalla tassa di possesso.
È importante non confondere il fermo amministrativo con altri eventi, come perdita di possesso, demolizione, radiazione o agevolazioni riconosciute dalla normativa regionale. Ogni fattispecie ha presupposti ed effetti differenti e deve risultare correttamente registrata negli archivi competenti.
Vendita al concessionario: serve la trascrizione al PRA
La cessione del veicolo a un'impresa che ne fa commercio interrompe l'obbligo del bollo soltanto quando la cessione viene trascritta al Pubblico registro automobilistico. La semplice consegna del mezzo, una procura speciale a vendere o la sola fattura al concessionario non sono sufficienti.
L'interruzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione. Se la trascrizione avviene oltre sessanta giorni, non consente di recuperare retroattivamente il beneficio per i periodi compresi fino alla registrazione effettiva. Chi vende dovrebbe quindi controllare la visura PRA e conservare atto, ricevute e comunicazioni.
Bollo pagato alla Regione sbagliata e nuovi archivi
Se il pagamento viene incassato da un ente territoriale diverso da quello competente, l'ente che rileva l'errore deve attivare il riversamento della somma. Le amministrazioni devono mettere a disposizione del contribuente un modello o uno strumento tecnologico per comunicare estremi del pagamento, importo e veicolo interessato.
Il decreto rafforza inoltre l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, coordinandolo con PRA, archivi regionali e PagoPA. Il gestore del PRA supporterà la determinazione dell'importo, l'abbinamento del versamento all'ente competente e l'integrazione dei dati utili ai controlli. Per il cittadino diventa ancora più importante verificare targa, Regione, periodo e ricevuta prima di chiudere l'operazione.
Cosa non cambia: importo, superbollo ed esenzioni
Le nuove scadenze non introducono da sole una tariffa nazionale unica e non cancellano il superbollo. L'importo del bollo continua a dipendere da potenza, classe ambientale, tariffe e disposizioni dell'ente competente; l'addizionale erariale per i veicoli più potenti resta un adempimento distinto.
Anche esenzioni e riduzioni per disabilità, veicoli elettrici, mezzi storici o altre situazioni devono essere verificate sulla disciplina applicabile e sulla Regione. I titoli che descrivono la riforma come abolizione, rincaro automatico o rateizzazione per tutti non rappresentano correttamente il testo del decreto.
Checklist per proprietari e acquirenti
Chi acquisterà un veicolo dal 2028 dovrà annotare mese di immatricolazione, data del primo pagamento e successiva scadenza anniversaria. Chi possiede già un'auto non deve modificare autonomamente il calendario: continuerà a seguire la scadenza esistente, salvo comunicazioni o norme della propria Regione.
In caso di vendita a un concessionario, fermo amministrativo, fine di un'esenzione o pagamento indirizzato all'ente sbagliato, è prudente controllare tempestivamente la posizione negli archivi ufficiali. La ricevuta PagoPA e la documentazione PRA vanno conservate anche quando il pagamento appare correttamente registrato.
- Controllare la data di prima immatricolazione
- Verificare la Regione o Provincia autonoma competente
- Non presumere una rateizzazione in assenza di legge regionale
- Controllare la trascrizione PRA dopo la vendita
- Conservare ricevuta PagoPA e identificativo dell'operazione
- Verificare separatamente bollo e superbollo
Esempio: auto immatricolata il 18 marzo 2028
Un'auto immatricolata il 18 marzo 2028 entra nel nuovo calendario. Il primo bollo deve essere pagato entro il 30 aprile 2028 e copre dodici mesi a partire da marzo. Dal 2029 il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo.
Se invece la stessa auto fosse stata immatricolata nel marzo 2027, manterrebbe normalmente la scadenza già prevista al 31 dicembre 2027, salvo una diversa disciplina approvata dalla Regione competente. La data di immatricolazione è quindi decisiva per individuare il regime applicabile.
Bollo auto prima e dopo il 1° gennaio 2028
| Situazione | Scadenza | Regola |
|---|---|---|
| Auto immatricolata entro il 31 dicembre 2027 | Scadenza già vigente | Resta invariata salvo legge regionale |
| Auto immatricolata dal 1° gennaio 2028 | Mese collegato all'immatricolazione | Dodici mesi dal mese di immatricolazione |
| Primo pagamento nel nuovo regime | Fine del mese successivo | Versamento annuale unico |
| Rinnovi nel nuovo regime | Fine del mese di immatricolazione | Pagamento ogni anno |
| Tipologie individuate dalla Regione | Ogni quattro mesi | Solo se previsto da una legge regionale |
Le altre novità della riforma
| Caso | Nuova regola | Controllo pratico |
|---|---|---|
| Fermo amministrativo | Il bollo resta dovuto | Verificare debito e posizione del veicolo |
| Cessione a un rivenditore | Interruzione solo con trascrizione PRA | Richiedere una visura aggiornata |
| Pagamento alla Regione errata | Somma riversata all'ente competente | Inviare estremi, importo e targa |
| Noleggio a lungo termine | Utilizzatore obbligato nei casi previsti dal 2027 | Controllare contratto annotato al PRA |
| Archivi e PagoPA | Maggiore coordinamento con ANTA e PRA | Conservare sempre la ricevuta |
FAQ
Dal 2028 tutte le auto cambieranno scadenza?
No. Per i veicoli già immatricolati entro il 31 dicembre 2027 restano normalmente valide le scadenze precedenti, salvo diverse disposizioni regionali o particolari cessazioni da esenzione o sospensione.
Il primo bollo di un'auto immatricolata nel 2028 quando si paga?
Entro l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione. I rinnovi successivi scadono invece nell'ultimo giorno del mese di immatricolazione.
Dal 2028 il bollo si potrà pagare a rate?
La regola è il pagamento annuale unico. Le Regioni potranno consentire pagamenti quadrimestrali soltanto per tipologie di veicoli individuate con una propria legge.
Con il fermo amministrativo devo pagare il bollo?
Sì. Il decreto stabilisce espressamente che la tassa automobilistica resta dovuta in caso di fermo amministrativo fiscale.
La riforma elimina il superbollo?
No. Il decreto non abolisce l'addizionale erariale per i veicoli di potenza superiore alla soglia prevista.
Norme citate nella guida
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ↗
Riforma i tributi regionali e locali e contiene, agli articoli 13-22, la nuova disciplina della tassa automobilistica.
Articolo 15 del D.Lgs. 147/2026 ↗
Dal 2028 collega periodo, primo pagamento e rinnovi al mese di immatricolazione e conserva di regola le vecchie scadenze per i veicoli già immatricolati.
Articolo 17 del D.Lgs. 147/2026 ↗
Subordina l'interruzione del bollo nella cessione a un commerciante alla trascrizione della vendita al PRA.
Articolo 19 del D.Lgs. 147/2026 ↗
Conferma che il bollo è dovuto anche in presenza di fermo amministrativo fiscale.
Fonti e verifiche
Contenuto verificato su fonti istituzionali e aggiornato alla data indicata. Norme, tariffe e condizioni contrattuali possono cambiare: consulta sempre la fonte e i documenti della tua compagnia.
Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ↗Gazzetta Ufficiale – articolo 15, semplificazione del pagamento ↗Gazzetta Ufficiale – articoli 17-19, vendita, pagamento errato e fermo ↗L'Automobile ACI – bollo auto, novità dal 2026 al 2028 ↗Questa guida ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza assicurativa, legale o fiscale né un’offerta di prodotti. Prima di decidere, verifica normativa vigente, preventivo e set informativo.





