La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non è una lista di cattivi pagatori: registra informazioni positive e negative su crediti e garanzie secondo soglie e criteri stabiliti. Dal 13 aprile 2026 il Portale dei servizi online è l’unico canale telematico per chiedere i propri dati.
Che cosa contiene la CR
La CR raccoglie dati trasmessi mensilmente dagli intermediari sui finanziamenti e sulle garanzie. Serve a offrire una visione complessiva dell’indebitamento e supporta la valutazione del merito creditizio.
La presenza nell’archivio non è di per sé negativa e non determina automaticamente il rifiuto di un prestito. Una rata non pagata non equivale automaticamente a una classificazione a sofferenza.
Accesso dal 13 aprile 2026
La richiesta online passa dal Portale dei servizi della Banca d’Italia ed è gratuita. Si può accedere con SPID, CIE o CNS oppure utilizzare la procedura con documento; restano disponibili le modalità tramite Filiale previste.
La Banca d’Italia indica normalmente una risposta entro 30 giorni per l’interessato. Scarica il prospetto e conserva la data contabile cui si riferisce.
- Identità digitale o documento
- Periodo richiesto
- Prospetto e legenda
- Eventuali deleghe
- Ricevuta della richiesta
CR, SIC e CRIF non sono la stessa cosa
La CR è pubblica e gestita dalla Banca d’Italia. I Sistemi di Informazioni Creditizie sono archivi privati alimentati dagli aderenti; CRIF è uno dei gestori e non coincide con la Centrale dei Rischi.
Se la CR non mostra una voce segnalata dalla banca, l’informazione potrebbe trovarsi in un SIC. Bisogna rivolgersi direttamente al gestore competente per accesso o correzione.
Soglie e dati storici
Le FAQ della Banca d’Italia indicano una soglia generale di 30.000 euro e 250 euro per le sofferenze. Le informazioni storiche restano archiviate; gli intermediari partecipanti consultano le ultime 36 date mensili disponibili nei limiti previsti.
Pagare un debito interrompe le segnalazioni correnti quando l’intermediario aggiorna il flusso, ma non cancella retroattivamente la storia precedente.
Come contestare un errore
La rettifica deve essere chiesta all’intermediario che ha trasmesso il dato, allegando contratto, quietanze, estratti e prospetto. La Banca d’Italia non modifica autonomamente una segnalazione su semplice richiesta del cliente.
Formula la contestazione per data contabile, categoria e importo. Se la risposta è insufficiente, valuta reclamo, esposto alla Banca d’Italia o ricorso all’ABF secondo competenza.
Controllo prima di chiedere credito
Richiedere i dati prima di una domanda importante permette di correggere inesattezze e ricostruire garanzie o cointestazioni dimenticate. Non serve pagare intermediari che promettono cancellazioni automatiche.
La storia creditizia è solo una parte della valutazione: reddito, debiti, stabilità, garanzie e politica del finanziatore restano determinanti.
CR e SIC: differenze
| Elemento | Centrale dei Rischi | SIC privati |
|---|---|---|
| Gestore | Banca d’Italia | Società private |
| Accesso | Gratuito tramite portale o Filiale | Richiesta al singolo gestore |
| Rettifica | Intermediario segnalante | Intermediario e gestore secondo procedura |
FAQ
L’accesso è gratuito?
Sì, la richiesta dei propri dati alla Banca d’Italia è gratuita.
Essere presenti significa essere cattivi pagatori?
No. La CR contiene informazioni positive e negative.
Chi corregge un dato errato?
L’intermediario segnalante, dopo la verifica della contestazione.
Norme citate nella guida
Testo unico bancario, art. 125 ↗
Prevede informazioni sulle segnalazioni negative nei casi disciplinati.
Fonti e verifiche
Contenuto verificato su fonti istituzionali e aggiornato alla data indicata. Norme, tariffe e condizioni contrattuali possono cambiare: consulta sempre la fonte e i documenti della tua compagnia.
Banca d’Italia – Accesso ai dati della Centrale dei Rischi ↗Banca d’Italia – FAQ Centrale dei Rischi ↗Questa guida ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza assicurativa, legale o fiscale né un’offerta di prodotti. Prima di decidere, verifica normativa vigente, preventivo e set informativo.





