Il contributo volontario sulle bollette elettriche è una misura nuova e distinta dal bonus sociale ordinario e dal contributo una tantum di 115 euro. Nel 2026 e nel 2027 ogni venditore può scegliere se finanziarlo con risorse proprie. Per questo non basta avere un ISEE entro 25.000 euro: occorre anche che il proprio fornitore aderisca e che la fornitura rispetti precisi limiti di consumo.
Che cos’è il contributo volontario 2026
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21/2026 consente ai venditori di energia elettrica di riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici residenti che non ricevono il bonus sociale e hanno un ISEE annuale non superiore a 25.000 euro. La legge di conversione 49/2026 ha confermato la misura per gli anni 2026 e 2027.
La parola decisiva è “possono”: l’adesione non è obbligatoria e il costo rimane a carico del venditore. Non si tratta quindi di un nuovo bonus statale garantito a tutte le famiglie entro la soglia ISEE, né del contributo automatico di 115 euro riconosciuto ai titolari del bonus sociale alla data del 21 febbraio 2026.
Chi può riceverlo: tutti i requisiti
Il contributo riguarda una fornitura di energia elettrica domestica residente e può essere riconosciuto soltanto ai clienti che non risultano titolari del bonus sociale. L’ISEE deve essere valido per l’anno di riferimento e non superiore a 25.000 euro.
ARERA individua in concreto i potenziali beneficiari fuori dalla platea del bonus ordinario: per i nuclei con meno di quattro figli a carico, ISEE superiore a 9.796 euro e fino a 25.000 euro; per quelli con almeno quattro figli, ISEE superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro. Restano necessari anche l’adesione del fornitore e il rispetto dei limiti di consumo.
- Cliente domestico residente
- ISEE annuale non superiore a 25.000 euro
- Nessun bonus sociale elettrico già riconosciuto
- Fornitore aderente per il segmento contrattuale del cliente
- Consumi del bimestre utilizzato per il calcolo non superiori a 0,5 MWh, cioè 500 kWh
- Consumi dei dodici mesi precedenti inferiori a 3 MWh, cioè 3.000 kWh
Quanto vale: perché non esiste una cifra uguale per tutti
La normativa non stabilisce un assegno fisso. Il valore corrisponde alla componente PE, destinata a coprire il costo di acquisto dell’energia nel servizio di maggior tutela, applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno. Per una fornitura già attiva al 1° gennaio 2026 il riferimento è normalmente gennaio-febbraio; per una nuova attivazione si considera il primo bimestre di fornitura, purché inizi entro il 31 maggio.
Di conseguenza due famiglie aventi lo stesso ISEE possono ricevere importi diversi perché hanno consumato quantità differenti nel bimestre considerato. Lo sconto non rimborsa l’intera bolletta: valorizza soltanto i consumi ammessi attraverso la componente indicata dalla legge.
Esempio pratico di calcolo
Consideriamo, a solo scopo esplicativo, una famiglia con ISEE di 18.000 euro, senza bonus sociale, 420 kWh consumati nel primo bimestre e 2.650 kWh nei dodici mesi precedenti. Se il suo venditore aderisce e il valore unitario applicabile della componente PE fosse ipoteticamente 0,13 euro/kWh, il contributo sarebbe 420 × 0,13 = 54,60 euro.
Se nel primo bimestre la stessa famiglia avesse consumato 530 kWh, supererebbe il limite di 0,5 MWh e non rientrerebbe nella misura. L’aliquota dell’esempio non è quella da utilizzare in bolletta: l’importo effettivo deve essere calcolato dal venditore secondo il valore regolatorio e i consumi verificati nel Sistema Informativo Integrato.
Serve una domanda? Come vengono verificati ISEE e fornitura
La delibera ARERA 238/2026/R/eel costruisce una procedura basata sui dati della DSU, dell’INPS e del Sistema Informativo Integrato. Il cliente deve quindi disporre di un ISEE valido, ma non è prevista una domanda individuale da inviare al venditore per ottenere il contributo.
Dopo l’adesione, il fornitore riceve soltanto i dati necessari per identificare le forniture ammissibili e controlla i consumi previsti dalla norma. È comunque utile conservare l’attestazione ISEE e verificare che il contratto sia correttamente classificato come domestico residente.
Quando arriva lo sconto in bolletta
Per le forniture attive al 1° gennaio, la legge collega l’erogazione alle bollette relative ai consumi del quinto mese successivo al bimestre di riferimento, individuato nel mese di luglio. Le tempistiche materiali dipendono dal completamento dei flussi informativi, dalla fatturazione e dall’adesione dell’operatore.
Poiché nel 2026 la finestra assegnata ai venditori per aderire va dal 15 luglio al 31 agosto, è prudente non promettere una data uguale per tutti. Il cliente dovrà controllare le comunicazioni del proprio fornitore e la bolletta nella quale lo sconto sarà indicato separatamente secondo le modalità applicative.
Gestori aderenti: quando sarà disponibile l’elenco
Al 18 agosto 2026 non è ancora disponibile l’elenco definitivo dei venditori aderenti, perché la finestra di adesione non è conclusa. Gli operatori possono comunicare la propria scelta ad Acquirente Unico fino al 31 agosto 2026, indicando i segmenti interessati: mercato libero, offerte PLACET, maggior tutela o tutele graduali.
Terminata la procedura, Acquirente Unico rilascerà agli aderenti l’attestazione ECV e trasmetterà ad ARERA l’elenco destinato alla pubblicazione. Koncepto aggiornerà questa guida con i nomi ufficiali non appena saranno disponibili. Nel frattempo si può chiedere al servizio clienti del proprio fornitore se abbia aderito e per quale segmento.
Il fornitore può scegliere soltanto alcuni clienti?
No, non all’interno del segmento per il quale aderisce. ARERA richiede un’applicazione uniforme e non discriminatoria: il venditore che sceglie, per esempio, il mercato libero deve riconoscere il contributo a tutti i propri clienti di quel segmento che rispettano i requisiti.
Può però aderire per un segmento e non per un altro. Per questo la futura lista dovrà essere letta insieme all’ambito dichiarato dall’operatore: vedere il nome del gestore potrebbe non essere sufficiente se il proprio contratto appartiene a una categoria esclusa dall’adesione.
Le differenze rispetto agli altri bonus bollette
Il bonus sociale ordinario è automatico per le famiglie entro le soglie ISEE previste e produce sconti su elettricità, gas, acqua e rifiuti. Il contributo da 115 euro del 2026 è invece una tantum riservata a chi risultava titolare del bonus sociale elettrico il 21 febbraio 2026.
Il contributo volontario riguarda la fascia ISEE fino a 25.000 euro esclusa dal bonus sociale, dipende dalla scelta del venditore, è limitato all’elettricità e varia in base ai consumi. Confondere le tre misure porta a credere, erroneamente, che ogni famiglia con ISEE fino a 25.000 euro abbia diritto a una somma fissa.
Cosa controllare adesso
Verifica che l’ISEE 2026 sia valido, controlla sulla bolletta la tipologia d’uso domestico residente e annota il nome esatto del venditore. Dopo il 31 agosto consulta l’elenco ARERA e verifica anche il segmento per il quale il gestore ha aderito.
Se il fornitore risulta aderente ma lo sconto non compare, chiedi una risposta scritta indicando POD e periodo di fatturazione, senza inviare documenti personali attraverso canali non sicuri. Prima di contestare, considera che fatturazione e trasmissione dei dati possono produrre tempi differenti tra clienti.
- ISEE 2026 valido
- Contratto domestico residente
- POD e nome del venditore
- Consumi del primo bimestre e dei dodici mesi precedenti
- Adesione del venditore e segmento coperto
- Voce separata dello sconto nella bolletta utile
FAQ
Il contributo volontario è obbligatorio per tutti i fornitori?
No. Ogni venditore decide se aderire e sostiene il costo con risorse proprie.
Basta avere un ISEE inferiore a 25.000 euro?
No. Servono una fornitura domestica residente, l’assenza del bonus sociale, il rispetto dei limiti di consumo e l’adesione del venditore per il segmento del cliente.
Quanto vale il contributo?
Non ha un importo fisso: dipende dalla componente PE applicata ai consumi del bimestre di riferimento, entro i limiti stabiliti.
Devo presentare una domanda al gestore?
La procedura è costruita sui dati della DSU, dell’INPS e del Sistema Informativo Integrato; non è prevista una domanda individuale al venditore.
Dove trovo l’elenco dei gestori aderenti?
Al 18 agosto 2026 non è ancora definitivo. Le adesioni chiudono il 31 agosto e ARERA pubblicherà successivamente l’elenco trasmesso da Acquirente Unico.
È lo stesso contributo da 115 euro?
No. I 115 euro sono una misura automatica una tantum per chi aveva il bonus sociale elettrico il 21 febbraio 2026.
Fonti e verifiche
Contenuto verificato su fonti istituzionali e aggiornato alla data indicata. Norme, tariffe e condizioni contrattuali possono cambiare: consulta sempre la fonte e i documenti della tua compagnia.
ARERA – Delibera 238/2026/R/eel sul contributo volontario ↗Gazzetta Ufficiale – DL 21/2026 coordinato con la legge 49/2026 ↗ARERA – Contributo straordinario da 115 euro ↗ARERA – Requisiti dei bonus sociali ordinari ↗Questa guida ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza assicurativa, legale o fiscale né un’offerta di prodotti. Prima di decidere, verifica normativa vigente, preventivo e set informativo.





