Dal 15 gennaio 2026 chi ha una controversia con un’impresa o un intermediario può ricorrere all’Arbitro Assicurativo. È una procedura documentale, online e senza obbligo di avvocato, ma richiede prima un reclamo correttamente formulato e prove sufficienti.
Che cos’è e chi può utilizzarlo
L’Arbitro Assicurativo è un sistema indipendente di risoluzione stragiudiziale sostenuto dall’IVASS. Possono attivarlo contraente, assicurato, beneficiario e, nei casi di azione diretta, il danneggiato.
Il ricorso può riguardare impresa, intermediario o entrambi. Non sostituisce il giudice e decide soltanto sui documenti prodotti dalle parti: non ascolta testimoni e non dispone nuove perizie.
Il reclamo è obbligatorio
Prima del ricorso bisogna inviare un reclamo all’impresa o all’intermediario, descrivendo fatti, richiesta e documenti. Si può procedere se la risposta non arriva entro 45 giorni oppure se quella ricevuta non è soddisfacente.
Conserva prova di invio e ricezione. Il ricorso deve restare coerente con il reclamo: introdurre una contestazione completamente nuova può creare un problema di ammissibilità.
- Numero e data della polizza
- Cronologia del sinistro o della vendita
- Somma o comportamento contestato
- Risposta richiesta
- Allegati numerati e leggibili
Costo, procedura e tempi
Il ricorso si presenta esclusivamente online. Il contributo è di 20 euro e viene restituito quando il ricorso è accolto secondo le regole applicabili. Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato.
Il Collegio decide entro 180 giorni, con possibile proroga fino a ulteriori 90 giorni per i casi complessi. I termini non trasformano la procedura in uno strumento adatto a ogni urgenza: prescrizione e decadenza vanno controllate separatamente.
Esempio pratico
Una compagnia liquida 3.200 euro applicando uno scoperto che l’assicurato ritiene non previsto. Il reclamo allega polizza, DIP, condizioni, denuncia e conteggio, chiedendo i 1.100 euro contestati. Dopo una risposta negativa, gli stessi documenti vengono ordinati nel ricorso con una tabella cronologica.
Il punto decisivo non è la quantità di allegati, ma la capacità di dimostrare quale clausola si applica, quale calcolo è stato utilizzato e perché la richiesta è fondata.
Quando il ricorso può non essere adatto
Questioni che richiedono testimonianze, accertamenti tecnici nuovi o istruttorie complesse possono non essere risolvibili sulla sola documentazione. Verifica anche limiti di competenza, valore e termini nel regolamento vigente.
Presentare il ricorso non giustifica l’abbandono delle scadenze legali. Per danni rilevanti, prescrizioni vicine o procedimenti già avviati è prudente chiedere assistenza professionale.
Checklist prima dell’invio
Rileggi reclamo e risposta, prepara un indice degli allegati, oscura dati di terzi non necessari e controlla che ogni file sia leggibile. Formula una domanda precisa e quantifica l’importo quando possibile.
Evita ricostruzioni emotive prive di date. Una cronologia sintetica, riferimenti alle clausole e calcoli verificabili aiutano il Collegio a comprendere la controversia.
Procedura in sintesi
| Passaggio | Termine/costo | Cosa preparare |
|---|---|---|
| Reclamo preliminare | Risposta entro 45 giorni | Contestazione e allegati |
| Ricorso online | Contributo 20 euro | Reclamo, risposta e prove |
| Decisione | Entro 180 giorni | Possibile proroga di 90 giorni |
FAQ
Serve un avvocato?
No, il ricorso può essere presentato direttamente online.
Quanto costa?
Il contributo previsto è di 20 euro, rimborsato in caso di accoglimento secondo le regole della procedura.
Posso ricorrere senza reclamo?
No: il reclamo preliminare è una condizione di ammissibilità.
Norme citate nella guida
Regolamento IVASS n. 6/2025 ↗
Disciplina organizzazione e procedura dell’Arbitro Assicurativo.
Fonti e verifiche
Contenuto verificato su fonti istituzionali e aggiornato alla data indicata. Norme, tariffe e condizioni contrattuali possono cambiare: consulta sempre la fonte e i documenti della tua compagnia.
IVASS – Arbitro Assicurativo ↗Portale dell’Arbitro Assicurativo ↗Questa guida ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza assicurativa, legale o fiscale né un’offerta di prodotti. Prima di decidere, verifica normativa vigente, preventivo e set informativo.





