Il concordato preventivo biennale permette ai contribuenti che applicano gli ISA di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate per definire in anticipo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, se dovuta, la base IRAP del 2026 e del 2027. La circolare 8/E del 6 ottobre 2026 sostituisce i precedenti documenti generali sul tema e diventa la guida di riferimento per requisiti, calcolo, adesione, cessazione e decadenza. La convenienza non è automatica: dipende dalla distanza tra reddito concordato e risultato realistico dell’attività, dalle imposte sostitutive disponibili e dalla capacità di rispettare tutte le condizioni.
Che cos’è il concordato preventivo biennale
Il CPB è un accordo fiscale basato su una proposta elaborata dall’Agenzia usando dati dichiarativi, ISA e metodologia approvata. Se il contribuente accetta, si impegna a dichiarare per il biennio almeno i redditi e il valore della produzione concordati, indipendentemente dal risultato effettivo ordinario, salvo gli eventi e le cause previsti dalla legge.
L’istituto riguarda le imposte sui redditi e, quando applicabile, l’IRAP. L’IVA continua a seguire le operazioni effettive e rimangono gli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento. Concordare non significa quindi bloccare ogni imposta né ottenere un’immunità dai controlli.
Chi può aderire per il 2026-2027
La platea è costituita dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Occorre verificare requisiti, assenza delle cause di esclusione e situazione dei debiti tributari e contributivi rilevanti secondo il decreto legislativo n. 13/2024.
La circolare 8/E recepisce le modifiche del 2026 e richiama un controllo sostanziale dei requisiti. Per i contribuenti in regime forfetario il CPB non opera come nel primo esperimento del 2024: la valutazione 2026-2027 va effettuata sulla disciplina riservata ai soggetti ISA, senza presumere l’accesso soltanto perché esiste una partita IVA.
- Attività soggetta a ISA
- Dichiarazioni pregresse presentate quando obbligatorie
- Debiti tributari e contributivi entro i limiti e nelle condizioni previste
- Assenza di cause di esclusione legate a reati, operazioni straordinarie o situazioni specifiche
- Dati ISA e dichiarativi completi e coerenti
Scadenza e modalità di adesione
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la scadenza del 31 ottobre 2026 slitta a lunedì 2 novembre. La scelta può essere comunicata insieme alla dichiarazione dei redditi oppure autonomamente, trasmettendo il modello CPB con il frontespizio del modello Redditi 2026.
L’adesione non dovrebbe essere inviata prima di aver confrontato la proposta con almeno tre scenari: attività stabile, crescita e contrazione. Vanno inoltre controllati acconti, liquidità, eventuale imposta sostitutiva e conseguenze se nel biennio si verificano cambiamenti societari o di attività.
| Passaggio | Data o periodo | Controllo |
|---|---|---|
| Circolare-guida 8/E | 6 ottobre 2026 | Regole aggiornate e novità del decreto n. 148/2026 |
| Adesione | Entro 2 novembre 2026 | Dichiarazione o invio autonomo del modello CPB |
| Primo anno concordato | 2026 | Reddito e valore della produzione proposti |
| Secondo anno concordato | 2027 | Prosecuzione del vincolo se il CPB resta efficace |
Come viene costruita la proposta
La metodologia parte dai dati del contribuente e dagli indicatori ISA, correggendoli con informazioni settoriali e macroeconomiche. Per il primo anno 2026 il percorso di avvicinamento considera il reddito dichiarato per il 2025 e una quota del maggior reddito teorico individuato dalla metodologia rispetto al livello del secondo anno 2027.
La proposta non è un preventivo commerciale e non può essere valutata guardando soltanto l’aliquota. Bisogna ricostruire reddito concordato, imposta ordinaria o sostitutiva, IRAP, contributi previdenziali e acconti, confrontandoli con una previsione realistica dell’attività.
Vantaggi possibili per chi aderisce
Il principale vantaggio è la prevedibilità della base imponibile concordata. Se il reddito effettivo supera quello accettato, la parte eccedente può non aumentare le imposte sui redditi nei limiti della disciplina; resta però necessario verificare contributi, IVA e componenti che continuano a dipendere dai dati reali.
Sono inoltre previsti benefici premiali collegati al sistema ISA e la possibilità, per l’incremento concordato rispetto al reddito di riferimento, di applicare l’imposta sostitutiva quando ne ricorrono i requisiti. Le aliquote e il risparmio dipendono dal punteggio ISA e dalla posizione individuale.
| Possibile beneficio | Che cosa significa | Limite da ricordare |
|---|---|---|
| Certezza della base imponibile | Reddito concordato noto per due anni | Il vincolo resta anche con risultati inferiori, salvo casi previsti |
| Imposta sostitutiva | Può ridurre il prelievo sull’incremento concordato | Serve verificare aliquota, base e requisiti |
| Benefici premiali ISA | Tutele e semplificazioni previste dalla disciplina | Non eliminano tutti i controlli |
| Crescita oltre la proposta | Il maggior reddito può non aumentare la base concordata | IVA, contabilità e altri obblighi restano |
Rischi, cessazione e decadenza
Se l’attività rende meno del previsto, il contribuente continua in linea generale a tassare il reddito concordato. La disciplina contempla circostanze eccezionali e soglie di riduzione che possono incidere sul concordato, ma non basta un semplice calo di fatturato per sciogliere automaticamente l’accordo.
Cessazione e decadenza hanno effetti diversi. Cambiamenti dell’attività, operazioni straordinarie, superamento di limiti o eventi previsti possono far cessare l’efficacia da un determinato periodo; violazioni gravi, dati non corretti, omessi versamenti o cause specifiche possono produrre decadenza con conseguenze sull’intero biennio. La circolare 8/E tratta anche la correzione degli errori mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento nei casi ammessi.
- Reddito reale inferiore alla proposta senza causa protetta
- Dati ISA o dichiarativi inesatti
- Omesso versamento delle imposte dovute
- Modifica o cessazione dell’attività
- Operazioni straordinarie e superamento dei limiti previsti
- Violazioni non lievi individuate dalla legge
Esempio di convenienza e di rischio
Esempio semplificato: un professionista stima un reddito ordinario di 70.000 euro nel 2026 e 76.000 euro nel 2027, mentre la proposta è 62.000 e 66.000 euro. Se le previsioni sono solide, l’accordo può offrire certezza e un vantaggio sulla crescita; vanno comunque aggiunti contributi, IVA e costo dell’eventuale sostitutiva secondo le regole reali.
Scenario opposto: gli stessi redditi concordati vengono accettati, ma l’attività produce 45.000 e 42.000 euro. Senza una causa di cessazione o un evento eccezionale rilevante, il contribuente rischia di pagare sulla base più alta concordata. È per questo che la decisione deve includere un test di stress, non soltanto lo scenario migliore.
| Scenario | Reddito reale stimato | Reddito concordato | Lettura |
|---|---|---|---|
| Crescita 2026 | 70.000 € | 62.000 € | Possibile convenienza da quantificare |
| Crescita 2027 | 76.000 € | 66.000 € | Vantaggio possibile se il CPB resta efficace |
| Contrazione 2026 | 45.000 € | 62.000 € | Possibile tassazione superiore al risultato |
| Contrazione 2027 | 42.000 € | 66.000 € | Rischio elevato senza causa protetta |
Checklist da portare al commercialista
Prima della scadenza raccogli proposta CPB, dichiarazione 2025, modello ISA, situazione contabile aggiornata del 2026, previsioni di ricavi e costi, debiti fiscali e contributivi, operazioni straordinarie programmate e investimenti. Chiedi un confronto in euro tra adesione e regime ordinario per entrambi gli anni.
La decisione finale dovrebbe riportare separatamente imposte sui redditi, IRAP, sostitutiva, contributi, acconti e fabbisogno di cassa. Fai mettere per iscritto le ipotesi usate: la convenienza può cambiare molto se ricavi, margini o struttura dell’attività si discostano dallo scenario centrale.
- Proposta CPB e ricevute del software
- Reddito 2025 e andamento 2026 aggiornato
- Tre scenari economici per 2026 e 2027
- Simulazione di imposte, contributi e acconti
- Controllo delle cause di esclusione e decadenza
- Verifica della liquidità fino alle scadenze di versamento
FAQ
Quando scade il concordato preventivo 2026-2027?
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’adesione scade il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato.
Il CPB è obbligatorio?
No. La proposta può essere accettata o rifiutata. L’accettazione vincola però il contribuente per il biennio secondo la disciplina applicabile.
Possono aderire i forfetari?
Per il 2026-2027 la platea ordinaria riguarda i contribuenti ai quali si applicano gli ISA. Non va estesa automaticamente ai forfetari l’esperienza sperimentale del 2024.
Se guadagno meno pago comunque sul concordato?
In linea generale sì, salvo le specifiche cause di cessazione e le circostanze eccezionali previste dalla legge. Un semplice calo non annulla automaticamente l’accordo.
Il concordato blocca anche l’IVA?
No. L’IVA continua a essere determinata sulle operazioni effettive e restano gli obblighi contabili e dichiarativi.
Aderendo non sarò più controllato?
No. I benefici premiali non equivalgono a immunità; l’Agenzia può controllare requisiti, dati, cause di decadenza e obblighi rimasti fuori dal concordato.
Fonti e verifiche
Controllo mirato del 8 ottobre 2026: Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre, platea ISA, adesione entro il 2 novembre e novità del D.Lgs. 148/2026. I riferimenti seguenti permettono di approfondire le regole e i dati citati; non costituiscono una certificazione di ogni caso personale. Controlla data e ambito del documento prima di applicarlo.
Agenzia delle Entrate – circolari e documenti di prassi ↗Agenzia delle Entrate – comunicato del 6 ottobre 2026 sul CPB 2026-2027 ↗Normattiva – decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ↗Gazzetta Ufficiale – decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 ↗Questa guida ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza assicurativa, legale, fiscale o finanziaria né un’offerta di prodotti. Prima di decidere, verifica le fonti ufficiali e la documentazione applicabile.





